Detrazione Iva

Studio Paganini News

Detrazione Iva

Il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019″, modificando la norma che prevede l’obbligo di procedere alla liquidazione dell’Iva entro il 16 del mese successivo, ha previsto che entro la stessa data può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, ad esempio, per la consegna di un bene avvenuta in ottobre 2018, la cui fattura è pervenuta all’acquirente nei primi giorni di novembre, registrando il documento entro il 15 di novembre, l’Iva può essere detratta nella liquidazione Iva mensile del mese di ottobre.

Tale disposizione, tuttavia, per espressa previsione normativa, non è applicabile ai documenti relativi al mese di dicembre e pervenuti in gennaio, anche se la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo sono avvenuti nel mese di dicembre.